Una legislazione molto severa

L’ordi­nanza fede­rale sulle derrate ali­men­tari sta­bili­sce i requisiti per le derrate ali­men­tari di origine ani­male e dis­cipli­na le men­zioni e le indi­ca­zioni speciali che pos­sono figurare sulle confe­zioni in vendita. A queste regole si ag­giun­gono altri severi requisiti am­bien­tali e igienici, e le diret­tive di produ­zione adot­tate dalle diverse organiz­zazio­ni di cate­goria.

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Il settore rinuncia volon­taria­mente agli additivi

Il formaggio svizzero stagio­nato non può contenere additivi, anche se queste so­stanze, in linea di principio, non sono vietate dalla legi­slazio­ne. La ragione è semplice: i produttori sotto­scrivono una dichia­razione volon­taria di rinuncia, una sorta di codice d’onore del casaro svizzero.

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Controlli completi

Servizi di con­trollo indipen­denti a tutti i livelli contri­buisco­no a garan­tire che tutto sia con­forme, dalla materia pri­ma, alle diverse fasi di produ­zione del for­maggio su su fino alla sua per­fetta sta­gio­natura. Molti for­maggi, inoltre, sono sotto­posti alla minu­ziosa proce­dura per l’attribu­zione del marchio, du­ran­te la quale si va­luta­no ac­curata­mente di­versi fat­tori quali l’as­petto esterno, l’occhia­tu­ra, la qualità della pasta e il sa­pore.

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Il formaggio svizzero ha qualità